Statuto
A.I.A.R.P.

ASSOCIAZIONE ITALIANA ACCORDATORI - RIPARATORI DI PIANOFORTI

Aderente a EUROPIANO - Unione Europea dei Tecnici del Pianoforte

I – DISPOSIZIONI GENERALI

SCOPO, DENOMINAZIONE E SEDE

Art. 1 

L’Associazione Italiana Accordatori e Riparatori di Pianoforti ” A. I. A. R. P. “, è Associazione politicamente e confessionalmente neutrale, senza scopo di lucro, con durata illimitata, regolata secondo le norme del presente Statuto e degli articoli 36 e segg. del Codice Civile. Nel seguito dello Statuto essa sarà indicata semplicemente come Associazione

Art. 2 

La sede legale dell’Associazione è presso il domicilio del suo Presidente pro-tempore. 
Libri Sociali e scritture contabili saranno conservati presso il domicilio del Tesoriere pro-tempore. 

Art. 3 

L’Associazione ha lo scopo di assicurare la salvaguardia e la promozione degli interessi professionali dei suoi Associati, nonché il rispetto delle norme Deontologiche, fondamentali, nello svolgimento dei rapporti professionali tra i Soci e verso i terzi. 

L’Associazione, per il raggiungimento dei propri scopi, si impegna ad agire secondo le strategie programmate, che devono costituire un modello di riferimento per gli Associati ed in particolare, si impegna a rispettare le seguenti regole di comportamento: 

  • corretta osservanza delle leggi e degli impegni sottoscritti, nello spirito del suo doveroso e convinto senso dello Stato. 
  • creazione e promozione di una coscienza Associativa che contrasti ogni e qualsiasi pratica illegale ai danni di beni, imprese o persone, in qualunque forma essa si manifesti. 
  • sostenere e promuovere la partecipazione attiva degli Associati a tutti i livelli della vita dell’Organizzazione, nelle forme stabilite dagli organi Statutari. 
  • garantire una condotta morale e professionale integra degli Associati ed, in particolare, di quelli, fra Loro, che rivestono incarichi in organismi interni od esterni all’Associazione. 
  • garantire l’espletamento degli eventuali incarichi Associativi o Pubblici con spirito di servizio e disponibilità ad introdurli nuovamente nell’organizzazione, qualora il superiore interesse di essa lo esiga, vigilando sull’operato e sul comportamento dei propri Associati. 
  • diffondere e tutelare nel modo più consono l’immagine, il rispetto ed il decoro del nome dell’A.I.A.R.P, in ogni settore di attività, anche esterno al contesto propriamente lavorativo. 

L’Associazione inoltre si adopererà attivamente al fine di assicurare la buona preparazione professionale dei propri Associati, vigilando sulla formazione professionale degli apprendisti e sull’aggiornamento professionale dei prestatori d’opera e dei datori di lavoro. 

II – PATRIMONIO ED ESERCIZIO SOCIALE

Art. 4 

Il Patrimonio dell’Associazione è composto:
  1. dal fondo di dotazione costituito dai conferimenti in denaro (comprese le quote sociali) o beni mobili ed immobili o altre utilità impiegabili per il perseguimento degli scopi Sociali conferiti dai Soci.
  2. dai beni mobili ed immobili che pervengano o perverranno a qualsiasi titolo all’Associazione, compresi quelli dalla stessa acquistati secondo le norme del presente Statuto;
  3. dai contributi, donazioni, lasciti effettuati da Enti o da Privati.
  4. dai rimborsi derivanti da convenzioni e/o servizi destinati ai Soci;
  5. dai proventi derivanti dalle prestazioni, attività e manifestazioni eventualmente organizzate o alle quali l’Associazione partecipa
  6. dalle somme delle rendite non utilizzate che possono essere destinate ad aumentare il patrimonio;
  7. da ogni eventuale entrata che concorra ad incrementare l’attivo sociale.
Le somme versate per le quote sociali non sono rimborsabili in nessun caso. È posto il divieto, durante la vita dell’Associazione, alla distribuzione di utili o avanzi di gestione, nonché del capitale, di fondi o riserve, salvo che la destinazione o la distribuzione non venga imposta per legge. Il patrimonio non può essere destinato a finalità diverse da quelle per le quali l’Associazione è stata costituita, ed è indivisibile finché dura l’Associazione. I Soci estromessi o dimissionari non possono pretendere una quota del patrimonio dell’Associazione.
Le entrate dell’Associazione sono costituite:
  1. dalle quote sociali deliberate per l’anno successivo nel corso dell’Assemblea Generale dei Soci su proposta del Consiglio Direttivo; le quote dovranno essere pagate dai Soci entro il termine del 28 febbraio di ciascun anno.
  2. da ogni altra entrata che concorra ad incrementare l’attivo sociale.
Le elargizioni in denaro, le donazioni e i lasciti, sono accettate dall’Assemblea, che delibera sulla utilizzazione di esse, in armonia con le finalità statutarie dell’Associazione.

Art. 5 

L’esercizio finanziario chiude al 31 dicembre di ogni anno. 

In occasione dell’Assemblea ordinaria annuale verranno sottoposti all’approvazione dell’Assemblea stessa, il bilancio consuntivo relativo all’esercizio finanziario chiuso ed il bilancio preventivo relativo al successivo esercizio, all’uopo predisposti dal Consiglio Direttivo. 

L’Associazione, ai fini fiscali, deve considerarsi ente non commerciale. 

III – SOCI

Art. 6 

Possono far parte della Associazione, in qualità di Soci, solo le persone fisiche aventi i requisiti di cui ai punti a) e b) dell’art. 7 e/o che abbiano superato il 1° ed il 2° livello del colloquio di cui al punto c) del medesimo articolo. 

I Soci devono versare, all’atto dell’ammissione, la quota associativa che verrà annualmente stabilita dal Consiglio Direttivo su approvazione dell’Assemblea. 

Non possono essere Soci gli interdetti, gli inabilitati, chi tiene comportamenti commerciali scorretti e coloro che abbiano riportato condanne che li abbiano privati dei diritti civili e che, comunque, ledano la loro rispettabilità. 

I Past – President, al termine del loro mandato, sono esentati dal pagamento della quota Associativa. 

Al compimento del 75° anno di età il Socio ha diritto alla riduzione del 50% della quota Associativa. 

Al compimento dell’80° anno di età, il Socio ha diritto alla esenzione dal pagamento della quota Associativa. 

L’adesione all’A.I.A.R.P. ha durata annuale. 

I Soci che non avranno presentato per iscritto le loro dimissioni entro il 30 Ottobre di ogni anno, mediante lettera raccomandata a.r., saranno considerati Soci anche per l’anno successivo ed obbligati al versamento della quota annuale di Associazione. 

Il Socio avrà la possibilità di esercitare i propri diritti attraverso l’A.I.A.R.P soltanto se si troverà in regola con il pagamento delle quote Associative in corso e di quelle pregresse. 

In caso di mancato pagamento della quota associativa, il Socio non riceverà più le Riviste in abbonamento e nessuna comunicazione di lavoro. 

Per rientrare nella Associazione, il Socio dovrà pagare, oltre alla quota per l’anno in corso, anche quelle eventualmente arretrate. 

Art. 7 

Possono presentare domanda per diventare Soci: 

  1. gli Accordatori e Riparatori di pianoforti professionisti, esercenti tale professione in conformità alle leggi vigenti, ed in grado di dimostrare tale professione per titoli od esami.
  2. le persone che siano già iscritte in altra Associazione aderente ad Europiano, con sede in altro Paese Europeo.
  3. le persone che, avanti alla speciale Commissione composta da Soci A.I.A.R.P, abbiano superato favorevolmente il 1° e il 2° livello del Colloquio Teorico – Pratico, di seguito descritto, teso a dimostrare idonea preparazione professionale.

In particolare, il 1° livello del Colloquio teorico pratico consiste nello svolgimento di una prova avente ad oggetto la registrazione, l’accordatura e l’intonazione di un Pianoforte verticale. In tale fase è ammesso l’utilizzo del Tuner (strumento elettronico).

Al superamento di tale livello al Candidato non viene consegnato alcun attestato di appartenenza alla Associazione e non é menzionato in alcun registro ufficiale della stessa.

Il 2° livello del Colloquio teorico pratico consiste nello svolgimento di una prova avente ad oggetto la registrazione, l’accordatura (solo ed esclusivamente ad orecchio) e l’intonazione di un Pianoforte a coda.

Solo ed esclusivamente al superamento del 2° livello il Candidato assume la qualità di Socio, con l’impegno di presentarsi ai Colleghi alla prima annuale Assemblea ordinaria, per leggere una dichiarazione d’intenti appositamente formulata dal Consiglio Direttivo e per ricevere, in comodato, Distintivo, Gagliardetto e copia dello Statuto. 

Dichiarazione D’Intenti 

«Ringrazio l’A.I.A.R.P. di avermi concesso l’opportunità di essere annoverato come Socio. 

Saluto l’Assemblea presente in sala, sperando di essere accolto benevolmente, di essere aiutato e consigliato, affinché possa inserirmi nel migliore dei modi all’interno della Associazione, assicurando fin d’ora il mio impegno collaborativo, onde mettere a disposizione di tutti la mia esperienza tecnica. 

Mi impegno a partecipare alle Assemblee annuali e ai Corsi che l’Associazione organizzerà nell’arco dell’anno. 

Mi rendo disponibile a valutare eventuali incarichi che mi saranno proposti, convinto che siano condizione indispensabile, per garantire all’Associazione l’apporto di partecipazione e il contributo d’idee e di azioni, necessari alla realizzazione dei programmi. 

Sono pure convinto che la mia piena qualificazione, come Socio attivo di A.I.A.R.P. sarà conseguita, solo conoscendo i principi, le norme, la struttura e le attività della Associazione e per questo mi impegno a seguire il percorso di formazione che mi verrà indicato». 

Il candidato che si ritenga particolarmente preparato potrà sostenere contemporaneamente sia il 1° che il 2° livello del Colloquio teorico pratico.  Per verificare l’idoneità del Candidato a sostenere la prova ufficiale, consistente nei due livelli di Colloquio teorico pratico sopra descritti, è previsto un preventivo incontro, da tenersi minimo 30 gg prima della prova stessa, con il Coordinatore di Regione, nominato dal Consiglio Direttivo ai sensi dell’art. 16 punto b), e/o con un Socio appositamente incaricato dal Consiglio Direttivo.  Il Candidato, inoltre, prima di poter sostenere la prova ufficiale, deve assolvere obbligatoriamente alle seguenti formalità: 
  1. Compilazione della domanda.
  2. Pagamento della quota d’esame, stabilita dal Consiglio Direttivo.
  3. Presentazione della Visura Camerale che certifichi l’iscrizione alla C.C.I.A. nell’Albo delle Imprese Artigiane.
  4. Presentazione del numero di Partita IVA.
Se il Candidato è dipendente da Ditta, i punti c) e d) precedenti sono sostituiti dai seguenti:
  1. Fotocopia del Libro Matricola, oppure
  2. Fotocopia del frontespizio del Modello 730 dell’ultimo anno, oppure
  3. Fotocopia della iscrizione I.N.P.S.

SOCI ONORARI - SOCI SOSTENITORI – SOCI ORDINARI

Art. 8

SOCI ONORARI 

a) può essere chiamato a fare parte dell’A.I.A.R.P. come “Socio Onorario” la persona che, pur non essendo Tecnico Accordatore e Riparatore, operi nel settore come costruttore, progettista o sia personalità illustre, legata al settore specifico. 

I Soci Onorari sono esonerati dal versamento della quota annuale.

SOCI SOSTENITORI – SOCI BENEMERITI – SOCI AMICI 

b) qualunque Costruttore, Importatore, Commerciante, Pianista o persona privata, può associarsi all’A.I.A.R.P. come “Socio Sostenitore” – “Socio Benemerito” – “Socio Amico” purché condivida gli scopi dell’Associazione e il suo programma, riconosca lo Statuto e ne difenda gli obiettivi, versando la somma, che il Consiglio Direttivo stabilirà di anno in anno. 

I Soci Sostenitori, Soci Benemeriti, Soci Amici, come i Soci Onorari, non hanno diritto di voto.

SOCI ORDINARI

c) tutti coloro che, essendo Tecnici Accordatore e Riparatore, avendo presentato domanda e accettato il presente Statuto, sostengono e superano il secondo livello del colloquio Teorico-Pratico o, in alternativa, appartengono ad altre Associazioni Membro di Europiano o Internazionali, oppure, a insindacabile giudizio del Consiglio Direttivo se trattasi di soggetti in possesso di requisiti artistici eccezionali.

I Soci ordinari devono essere in regola con il versamento della quota Associativa, contribuiscono e si impegnano al perseguimento delle finalità dell’Associazione e partecipano alla realizzazione delle stesse.
 
I Soci ordinari devono condividere gli scopi dell’Associazione ed il suo programma, riconoscere lo Statuto, difenderne l’obiettivo, partecipare attivamente alla vita dell’Associazione e partecipare annualmente all’Assemblea ordinaria ed in particolare quando trattasi di rinnovo delle cariche sociali.

Art. 9 

Soci si impegnano a seguire l’attività dell’Associazione ed a conformarsi alle decisioni assunte dal Consiglio Direttivo e dall’Assemblea Generale.

Art. 10 

La qualità di Socio si perde per: 

  1. Decesso
  2. Morosità
  3. Dimissioni
  4. per esclusione determinata da gravi motivi contrari ai principi Etici e Deontologici
    dell’Associazione e segnatamente per motivato pregiudizio arrecato agli interessi dell’Associazione o alla professione stessa.
  5. scioglimento dell’Associazione.

Perdono la qualità di Socio per morosità coloro che, entro il termine fissato dal Consiglio Direttivo, non hanno rinnovato la sottoscrizione della quota Associativa nei limiti deliberati dal Consiglio Direttivo stesso.

L’esclusione è disposta dal Consiglio Direttivo con delibera motivata, salvo presentazione di idonea giustificazione scritta del Socio.

In conseguenza della perdita della qualità di Socio, la persona dovrà immediatamente restituire distintivo e tessera.

In caso di dimissioni, il Socio rimane sempre obbligato nei confronti dell’Associazione ove si sia reso debitore nei confronti di quest’ultima a qualunque titolo e/o ragione.
Il Socio è comunque tenuto a pagare le quote Associative eventualmente non corrisposte fino al momento delle dimissioni.

Art. 11 

Ciascun Associato deve osservare le seguenti nome comportamentali. In particolare deve:

  1. rispettare lo Statuto e le altre deliberazioni regolarmente assunte dagli Organi Statutari di A.I.A.R.P. in base allo Statuto;
  2. astenersi da ogni iniziativa in contrasto con le direttive A.I.A.R.P. o con gli interessi collettivi degli Associati;
  3. collaborare e rispettare il Consiglio Direttivo e tutti gli Associati;
  4. osservare con disciplina tutti i provvedimenti generali e particolari emanati dal Consiglio Direttivo;
  5. rispettare le norme Statutarie nel caso in cui il Socio venga chiamato a far parte di Commissioni, di qualsiasi natura, all’interno della Associazione, nel pieno rispetto delle norme Statutarie e di quelle emanate, di volta in volta, dall’Assemblea;
  6. tenere un comportamento improntato alla massima lealtà e correttezza nei rapporti con i Colleghi, allo scopo di concorrere alla formazione di una comune coscienza professionale diretta a difendere il prestigio della professione;
  7. astenersi, in ogni circostanza ed in particolare quando debba eseguire una perizia, dall’effettuare apprezzamenti denigratori nei confronti dei Colleghi.

Il Socio che ritenga necessario promuovere una causa per motivi professionali nei confronti di un Collega, ha il dovere di informare preventivamente il Presidente.

Art. 12 

A carico del Socio che viola i propri obblighi Associativi, potranno essere applicati dal Consiglio Direttivo, con deliberazione motivata, sanzioni da comunicarsi all’interessato a mezzo raccomandata con avviso di ricevimento, secondo la seguente tipologia:
  1. richiamo scritto;
  2. la sospensione a tempo indeterminato dall’esercizio dei diritti Sociali o dall’esercizio delle cariche Sociali;
  3. l’esclusione.
Contro l’adozione di tali sanzioni l’Associato potrà presentare ricorso scritto entro 30 gg, al Collegio dei Probiviri, il quale emetterà giudizio inappellabile.
Il ricorso non sospende l’esecutività della sanzione.

IV - SIMPATIZZANTI

Art. 13

Possono essere “SIMPATIZZANTI A.I.A.R.P” le persone, senza limiti d’età, che desiderano iniziare ad apprendere le conoscenze tecniche relative al Pianoforte, usufruendo di privilegi simili a quelli del Socio A.I.A.R.P e che desiderano partecipare alla vita Associativa prendendo parte alle manifestazioni artistiche, culturali e tecnico-professionali promosse dall’A.I.A.R.P, versando la somma che il Consiglio Direttivo stabilirà di anno in anno, a condizioni tariffarie più favorevoli rispetto a quelle stabilite per i non Soci.

Non verrà loro consegnata nessuna tessera di riconoscimento.

I simpatizzanti AIARP saranno iscritti in un albo appositamente istituito.

I simpatizzanti AIARP potranno partecipare alle varie iniziative promosse dall’Associazione nei termini e con le modalità fissate di volta in volta ed usufruiranno dell’opportunità di ricevere tutto il materiale informativo riguardante l’Associazione.

I Simpatizzanti non hanno diritto di voto.

V - AMMINISTRAZIONE

Art. 14

L’Associazione è amministrata da un Consiglio Direttivo composto da 6 membri e dal Presidente dell’A.I.A.R.P, che presiede anche il Consiglio. Il Presidente dell’A.I.A.R.P ed il Consiglio sono eletti dall’Assemblea dei Soci presenti alla Assemblea stessa, non essendo ammissibili deleghe o voti espressi a mezzo postale od altro, per la durata di anni 3, a far tempo dal giorno 1 gennaio dell’anno successivo, con unico voto sulla base delle candidature alla Presidenza presentate dai Soci interessati a mezzo di raccomandata a.r. inviata al Segretario in carica entro il mese di Maggio precedente alla scadenza del triennio, il quale provvederà alla apertura delle buste, in occasione della prima successiva adunanza del Consiglio Direttivo.

L’Assemblea generale, che si svolge nell’anno precedente a quello di scadenza delle cariche, ha la facoltà di esprimere una rosa di nominativi di Soci che, informati dal Direttivo su questa indicazione Assembleare, potranno autocandidarsi nei termini previsti dalla presente modalità.

I Candidati nella raccomandata con cui comunicano la propria candidatura, dovranno indicare i nominativi dei sei Soci proposti come Membri del Consiglio Direttivo, specificando le cariche dei Consiglieri stessi, Vice Presidente, Segretario, Tesoriere e Consigliere, nonché enunciare e presentare per iscritto quale sarà il programma che intenderanno portare avanti durante il triennio di Presidenza.

Le candidature ed i programmi verranno resi noti ai Soci attraverso i mezzi di informazione ritenuti più idonei in quel momento dal Consiglio Direttivo.

Nel caso in cui non vi fossero auto-candidature l’Assemblea dei Soci convocata per le elezioni dovrà votare a scrutinio segreto, tra i Soci presenti, “a lista aperta” (ossia ogni Socio presente può votare ed essere votato al tempo stesso).

Il Socio che avrà ottenuto il maggior numero di voti (e solo lui), seduta stante dovrà confermare o meno l’accettazione della nomina a Presidente ed avrà 30 giorni di tempo per scegliere e comunicare la composizione del Direttivo precisando i nomi per le cariche ancora scoperte di Vice Presidente, Segretario, Tesoriere e Consigliere.

Nel caso in cui il Socio risultato eletto non accettasse l’incarico, l’Assemblea dovrà votare “a lista aperta” cinque nominativi, fra tutti i Soci in regola con il pagamento della tessera, presenti e non presenti.

Sulla base della graduatoria emersa dallo spoglio i Soci votati risulteranno eletti nel seguente ordine alle cariche di Presidente, Vice Presidente, Segretario, Tesoriere, Consigliere.

In caso di rinuncia di uno o più, la carica viene attribuita al primo dei non eletti in ordine di votazione.

In caso di parità di voto, per tutte le modalità, la precedenza spetterà al Socio più anziano di iscrizione all’Associazione.

In caso di dimissioni o decesso di un Consigliere, il Presidente avrà la facoltà di sostituirlo mediante chiamata diretta.

Nessun compenso è dovuto ai membri del Consiglio se non l’eventuale rimborso di spese giustificate inerenti allo svolgimento dell’attività Sociale.

Art. 15

  1. Il Consiglio Direttivo potrà individuare Soci addetti alle pubbliche relazioni e Soci che andranno a costituire la COMMISSIONE TECNICA permanente atta a risolvere tutti i problemi inerenti a Corsi, Congressi ed altro, il COMITATO EDITORIALE e/o altre COMMISSIONI necessarie per scopi specifici.
  2. Il Consiglio Direttivo individua e nomina per ciascuna Regione un responsabile dell’Associazione, “Coordinatore di Regione” che trasmetterà al Direttivo stesso i problemi, le idee e i suggerimenti della Regione a lui affidata.

Art. 16

Il Consiglio Direttivo si riunisce tutte le volte che il Presidente lo ritenga necessario o che ne sia fatta richiesta da almeno due dei suoi Membri ed in tal caso il Presidente deve provvedere entro e non oltre 14 giorni dalla richiesta.

In ogni caso il Consiglio si riunisce almeno una volta all’anno per deliberare in ordine al bilancio Consuntivo, al bilancio Preventivo ed all’ammontare della quota sociale.
Per la validità delle deliberazioni occorre la presenza effettiva della maggioranza dei Membri del Consiglio ed il voto favorevole della maggioranza dei presenti; in caso di parità prevale il voto di chi presiede.

Il Consiglio è presieduto dal Presidente, in sua assenza dal Vice-Presidente, in assenza di entrambi dal più anziano di età dei presenti.
Delle riunioni del Consiglio verrà redatto, su apposito libro, il relativo Verbale, che verrà sottoscritto dal Presidente e dal Segretario e sottoposto all’approvazione del Consiglio nella successiva riunione.

Art. 17

Il Consiglio è investito dei più ampi poteri per la gestione ordinaria e straordinaria dell’Associazione fatte salve le attribuzioni dell’Assemblea, e procede alla compilazione dei bilanci preventivi e consuntivi ed alla loro presentazione all’Assemblea.

Art. 18

Il Presidente, ed in sua assenza il Vice-Presidente, rappresenta legalmente la Associazione nei confronti dei terzi ed in giudizio; cura l’esecuzione dei deliberati dell’Assemblea e del Consiglio Direttivo; emana dichiarazioni rivolte a terzi; nei casi di urgenza può esercitare i poteri del Consiglio, salvo ratifica da parte di questo alla prima riunione successiva.

VI - ASSEMBLEA GENERALE

Art. 19

L’Assemblea Ordinaria e Straordinaria è composta esclusivamente dai Soci in regola con il pagamento della quota Associativa.

I Soci sono convocati in Assemblea generale dal Consiglio Direttivo almeno una volta all’anno, mediante comunicazione scritta diretta a ciascun Socio, almeno 15 giorni prima della data dell’adunanza.

L’avviso di convocazione deve contenere la data, l’ora e il luogo dell’adunanza, nonché l’o.d.g.

L’Assemblea deve essere pure convocata su domanda motivata e firmata da almeno un decimo dei Soci, in regola con il pagamento della quota Associativa, a norma dell’art 20 del codice civile.

L’Assemblea può essere convocata in luogo e località idonei scelti dal Consiglio, anche fuori dalla sede Sociale.

Art. 20

L’Assemblea delibera sui seguenti argomenti:
  1. bilancio consuntivo e preventivo, che devono essere inviati ai Soci insieme con l’avviso di convocazione contenente l’o.d.g., dell’Assemblea.
  2. Indirizzi e direttive generali dell’Associazione, votando la relazione proposta dal Consiglio Direttivo, che deve essere inviata ai Soci, insieme, con l’avviso di convocazione contenente l’o.d.g., dell’Assemblea.
  3. Elezione con unica votazione del Presidente e del Consiglio Direttivo.
  4. Nomina del Collegio dei Revisori dei Conti e suo Presidente.
  5. Modifiche dello Statuto e su tutto quant’altro demandato per legge o per Statuto.
  6. Quote sociali ed eventuali contributi straordinari.
  7. Adesione o recesso a/da altre Associazioni.
  8. Approvazione dei Verbali.
  9. Istituzione di eventuali Commissioni per specifiche necessità di organizzazione o studio ed approfondimento.
L’Assemblea generale può deliberare sugli argomenti sopra indicati solo se previsti dall’ordine del giorno, oppure, su argomenti proposti dal Presidente, anche su indicazione di Soci, purché con l’assenso di almeno 3/4 dei Soci aventi diritto al voto presenti all’Assemblea.

Art. 21

Hanno diritto di intervenire all’Assemblea tutti i Soci in regola nel pagamento della quota annua di Associazione e non soggetti a provvedimenti disciplinari in corso di esecuzione.

Art. 22

L’Assemblea Generale è presieduta dal Presidente del Consiglio Direttivo, in mancanza dal Vice – Presidente; in mancanza di entrambi l’assemblea nomina il proprio Presidente.

Il Presidente dell’Assemblea nomina il Segretario dell’Assemblea stessa e verifica il diritto di intervento dei soci all’Assemblea.

Delle adunanze di Assemblea si redige processo verbale sottoscritto dal Presidente, dal Segretario dell’Assemblea e, in caso di elezioni, dagli Scrutatori.

Tale Verbale verrà sottoposto all’approvazione dell’Assemblea seduta stante o nell’Assemblea generale successiva.

Copia dello stesso dovrà poi essere messo a disposizione di tutti gli Associati con le formalità ritenute più idonee dal Consiglio a garantirne la massima diffusione.

Art. 23

Le deliberazioni dell’Assemblea sono prese a maggioranza di voti e con la presenza di almeno la metà dei Soci.

In seconda convocazione le deliberazioni sono valide qualunque sia il numero dei soci presenti.

Nelle deliberazioni di approvazione del bilancio e in quelle che riguardano la Loro responsabilità, i Consiglieri non hanno voto.

Per modificare lo Statuto occorre il voto favorevole di 3/4 dei soci presenti all’Assemblea.

Per deliberare lo scioglimento dell’Associazione e la devoluzione del patrimonio occorre il voto favorevole di almeno 3/4 dei Soci.

Art. 24

Le delibere dell’Assemblea Generale devono essere rese note ai Soci entro 3 mesi dalla data in cui si è tenuta l’Assemblea, attraverso i mezzi di informazione ritenuti più idonei in quel momento dal Consiglio Direttivo.

VII - COLLEGIO DEI REVISORI

Art. 25

La gestione amministrativa dell’Associazione è controllata da un Collegio di Revisori per la durata di 3 anni, costituito da 3 Soci, eletti dall’Assemblea, che fra gli stessi nomina anche il Presidente, in ragione del maggiore numero di voti conseguito. I Revisori dovranno accertare la regolare tenuta della contabilità Sociale, redigeranno una relazione ai bilanci annuali, potranno accertare la consistenza di cassa e l’esistenza di valori e di titoli di proprietà Sociale e potranno procedere in qualsiasi momento, anche individualmente, ad atti di ispezione e di controllo. I membri del Collegio dei Revisori non potranno essere scelti tra i componenti del Consiglio Direttivo.

VIII - COLLEGIO DEI PROBIVIRI

Art. 26

Il Consiglio Direttivo potrà nominare 3 persone di spiccata onestà e professionalità, formante il Collegio di Probiviri, allo scopo di emettere, in caso di necessità, giudizi inappellabili, su qualsiasi controversia interna o esterna alla Associazione.

I membri del Collegio durano in carica 3 (tre) anni e sono rieleggibili.
Il Collegio è presieduto da un Presidente eletto a maggioranza fra i suoi componenti.
La carica di componente del Collegio dei Probiviri è incompatibile con ogni altra carica Sociale.

IX - SCIOGLIMENTO

Art. 27

Lo scioglimento dell’Associazione è deliberato dall’Assemblea Generale straordinaria con voto favorevole di almeno 3/4 dei Soci, la quale provvederà alla nomina di uno o più liquidatori e delibererà in ordine alla devoluzione del patrimonio.

X - DISPOSIZIONI FINALI

Art. 28

Per quanto non previsto dal presente Statuto, restano, in ogni caso, ferme le disposizioni di legge ed i principi generali dell’ordinamento giuridico italiano.

Firmato:

Presidente: Luciano Del Rio
Vicepresidente: Sergio Brunello
Segretario: Salvatore Tarantino
Tesoriere: Davide Papes
Consigliere: Marcello Tarquini